Si fa un gran parlare di PEC in questo periodo, perché il 30 giugno scadrà il termine ultimo per le ditte individuali che non hanno ancora registrato una casella di posta certificata e comunicato l’indirizzo al Registro delle Imprese. È importante mettersi in regola non solo per la legge in sé e quindi la sanzione da evitare, ma perché questa piccola rivoluzione è l’occasione per risparmiare tempo e soldi, per semplificare e agevolare le comunicazioni ufficiali e private tra soggetti, insomma per cominciare ad abbattere quello scoglio che si chiama burocrazia.
Per facilitare la corrispondenza di imprese e professionisti si è arrivati proprio in questi giorni all’istituzione di un registro molto utile: l’Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, detto INI-PEC. Questo registro è regolamentato dal Decreto del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) del 19 marzo 2013 pubblicato il 9 aprile 2013 sulla Gazzetta Ufficiale n.83, in attuazione della legge di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012. Gli Ordini e i Collegi professionali infatti avevano l’obbligo di inviare entro l’8 giugno scorso tutti gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti all’indirizzo: aggiornamento@cert.inipec.gov.it .
L’INI-PEC è suddiviso in due sezioni:
– Sezione imprese: con la provincia, il codice fiscale, la ragione sociale/denominazione e l’indirizzo PEC;
– Sezione professionisti: con la provincia, l’ordine o collegio professionale, il codice fiscale, il nominativo e l’indirizzo PEC.
L’elenco pubblico di indirizzi di posta certificata è partito in via ufficiali ieri 10 giugno e per accedere non servirà autenticarsi.
L’indice verrà poi aggiornato periodicamente, per i primi sei mesi ogni 30 giorni, successivamente una volta al giorno. Per le imprese sarà InfoCamere ad aggiornare le informazioni, estratte dal Registro delle Imprese, mentre per i professionisti saranno gli e Ordini e i Collegi professionali a riferire ad InfoCamere per via telematica le informazioni riguardanti la PEC.